Statute

Download PDF Statuto

STATUTO SIMTREA

Art.   1.   -
E'   costituita   l'Associazione   denominata   "Società   Italiana   di   Microbiologia   Agro-Alimentare e Ambientale" (SIMTREA). Essa è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36  e  segg.  del  Codice  Civile,  nonché  del presente  Statuto.  La  sua  sede  legale  è  sita  presso  l’Azienda  Agricola di Montepaldi Srl, Via Montepaldi 12, 50026 San Casciano Val di Pesa (Firenze). 

Art. 2. -
 L'Associazione SIMTREA  persegue il seguente scopo: -  contribuire  al  progresso  della  scienza  e  delle sue  applicazioni  nel  campo  della  microbiologia  agraria, alimentare e ambientale, avendo riguardo anche alla percezione di questi temi da parte del pubblico e all’insegnamento ai vari livelli.

Art.  3.  -
 L'Associazione  si  ispira  aiprincipi  delineati  nel  Codice  di  condotta  professionale,  predisposto  dal  Consiglio  Direttivo  ed  approvato  dall’Assemblea  Generale. Per  il  raggiungimento  dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, studi, ricerche e discussioni, raccogliere e  diffondere  informazioni;  operare  collegamenti  con  associazioni  affini  e  con  altre  istituzioni  nazionali, internazionali ed estere, nonché con organitecnici ministeriali, regionali e locali; favorire collaborazioni e scambi intra- ed inter-disciplinare; amministrare fondazioni e contributi per attuare studi,  premiare   lavori   scientifici   e   onorare   personalità   che   abbiano   acquisito   benemerenze   eccezionali nel campo d’interesse dell’Associazione; intraprendere ogni altro atto od iniziativa per conseguire i proponimenti dell’Associazione;  -  attività  di  formazione:  formare  osservatori,  laboratori  e  commissioni  di  studio istituire  centri  di  servizi; istituire gruppi di studio e di ricerca; -  attività  editoriale:  curare  in  proprio  o  patrocinare  la  pubblicazione  di  periodici,  notiziari, monografie,  raccolte  di  opere,  ovvero  altro  tipo  di  materiale  bibliografico  o  documentario;  presentare  letture  o  seminari  di Soci  o  di  altre  persone  invitate  dal Consiglio  Direttivo;  pubblicare  atti di convegni, di seminari, nonché studi e ricerche compiute.

Art.  4.  - 
L'Associazione  SIMTREA  è  offerta  a  tutti  coloro che,  interessati  alla  realizzazione  delle  finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’Associazione si compone di: - soci ordinari: sono nominati coloro che per la propria attività possono partecipare attivamente alla  vita   dell’Associazione   e   che   possono   dare   alla   stessa   una   fattiva   collaborazione   per   il   conseguimento  dei  suoi  scopi  statutari.  Essi  godono  dell’elettorato  attivo  e  passivo  e  compongono  l’Assemblea Generale;  persone  o  Enti  che  si  impegnano  a  pagare,  per  tutta  la  permanenza  del  vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;  - soci onorari: sono nominati coloro che abbiano dato contributi di rilevante ed indiscusso interesse nel  campo  d’attività  dell’Associazione,  pur  non  godendo dell’elettorato  attivo  e  passivo,  e  sono  esonerati dal versamento di quote annuali; -  soci  sostenitori:  sono  nominati  quanti,  persone  fisiche  o  giuridiche  o  Enti  morali,  versino  annualmente  una  somma  non  inferiore  a  dieci  volte  la  quota  sociale  dovuta  dai  soci  ordinari.  Essi  partecipano alla vita dell’Associazione pur non godendo dell ’elettorato attivo e passivo.
La  quota  o  il  contributo  associativo  non  è  trasmissibile  ad  eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di   morte e non è soggetta a rivalutazione. La   qualità   di   socio   obbliga   al   rispetto dello Statuto   e   del   Regolamento,   ove   previsto,   ed   all’osservanza del Codice di condotta professionale.

Art. 5. -
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6. -
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che  rechi  pregiudizio  agli  scoo  al  patrimonio  dell'associazione  il  Consiglio  Direttivo  dovrà  intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I  soci  espulsi  possono  ricorrere  per  iscritto  contro  il  provvedimento  entro  trenta  giorni  al  Collegio  dei Probiviri.

Art.  7.  - 
Tutti  i  soci  ordinari  hanno  diritto  di  voto  per  l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  Statuto  e  dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli  organi direttivo dell'associazione.  Il  diritto  di  voto  non può essere escluso. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8. -
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione; - contributi;  - donazioni e lasciti; -   sovvenzioni   da   parte   di   persone   fisiche   o   Enti   elargite   con   la   specifica   destinazione   di   incrementare il patrimonio; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti: dalle quote di associazione
 annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo   e   da   eventuali   contributi   straordinari   stabiliti   dall'Assemblea,   che   ne   determina   l'ammontare;  dalle  oblazioni  volontarie  dei  soci;  da sovvenzioni  e  contributi  elargiti  da  privati  o  Enti; dai proventi delle iniziative promosse dall’Associazione. Le  elargizioni  in  danaro,  le  donazioni  e  i  lasciti,sono  accettate  dall'Assemblea,  che  delibera  sulla  utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.  E’  vietato  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione  nonché  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita  dell’Associazione,  salvo  che  la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano  imposte dalla legge.

Art. 9. -
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Generale ogni anno entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione e sul sito internet dell'Associazione (www.simtrea.org)  entro  i  15  giorni  precedenti  la  seduta 
per  poter  essere  consultato  da  ogni  associato.

Art. 10. -
Gli organi dell’Associazione sono: - il Presidente; - l’Assemblea Generale dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Revisori; - il Collegio dei Probiviri;
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare, in nome e per cont
o dell’Associazione. Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce  ai  soci  procura  speciale  per  la  gestione  di  attività  varie,  previa  approvazione  del  Consiglio Direttivo. Egli  convoca  e  presiede  l’Assemblea  Generale  ed  il  Consiglio  Direttivo  e  sovrintende  alle  attività  dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere degli organi sociali; su tali attività egli relaziona,
annualmente, all’Assemblea Generale. In  caso  di  assenza  o  di  impedimento,  il  Presidenteè  sostituito  dal  vice–Presidente.  Il  Presidente  dura in carica tre anni e non può essere riconfermato.

Art.  11.  -
L’Assemblea  Generale  dei  soci  è  il  momento  fondamentale  di  confronto,  atto  ad  assicurare  una  corretta  gestione  dell’Associazione  ed  è  composta  da  tutti  i  soci,  ma  solo  i  soci  ordinari  hanno  diritto  al  voto,  ognuno  ad  un  solo  voto,  qualunque  sia  il  valore  della  quota.  Essa  è  convocata  dal  Presidente  dell’Associazione,  almeno  una  volta  all’anno,  e  quando  sia  necessaria  o  sia  richiesta  dal  Consiglio  Direttivo  o  da  almeno  un  decimo  degli  associati  aventi  diritto  di  voto  (soci ordinari). In  prima  convocazione,  l’Assemblea  Generale  è  valida  se  è  presente,  di  persona  o  per  delega,  la  maggioranza  dei  soci,  e  delibera  validamente  col  voto  favorevole  della  metà  più  uno  dei  soci  ordinari,  in  regola  con  lequote  sociali.  In  seconda  convocazione,  la  validità  prescinde  dal  numero  dei presenti, i quali, comunque, devono essere in regola con le quote sociali. La rappresentanza per delega è ammessa con il limite di una sola delega per socio. La  convocazione  va  fatta  con  avviso  pubblico  affisso  all’albo  della  sede  e  sul  sito  internet  della  Associazione (www.simtrea.org) almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, o con fax o e-mail inviati alla sede di ciascun socio, almeno 8 giorni prima dell’adunanza. Il  domicilio  dei  soci,  per  tutti  i  rapporti  con  l’Associazione,  si  intende  a  tutti  gli  effetti  quello  risultante dal Libro dei Soci; è onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio; in mancanza  dell’indicazione  del  domicilio  nel  Libro  dei  Soci  si  fa  riferimento  alla  residenza  anagrafica. L’Assemblea  Generale  dei  soci  è  presieduta  dal  Presidente,  in  caso  di  assenza  o  impedimento  di  questi l’assemblea è presieduta dal vice–Presidente, o in mancanza di questo ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea Generale è assistito da un segretario. Ove prescritto  dalla  legge  o  in  ogni  caso  in  cui  il  Presidente  lo  ritenga  opportuno,  le  funzioni  di 
segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.
Delle  delibere  assembleari  deve  essere  data  pubblicità  mediante  affissione  del  relativo  verbale  all’albo della sede e sul sito internet della Associazione (www.simtrea.org) o mediante invio dello stesso presso la sede dei singoli soci.

Art. 12. -
 L’Assemblea Generale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare: - discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l’azione da svolgere in relazione agli scopi statutari; - elegge il Presidente, il vice–Presidente, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri; - approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; - ratifica l’ammontare delle quote sociali; - ratifica le nomine dei Soci ordinari, onorari e sostenitori disposte dal Consiglio Direttivo; - delibera le modifiche allo Statuto vigente, nei modi previsti dall’art. 17; - delibera sul Codice di condotta professionale di cui all’art. 3; - approva sul Regolamento interno di cui all’art. 19; - delibera in caso di scioglimento dell’Associazione nei modi previsti dall’art. 18;

Art.  13.  - 
L’Associazione  è  retta  da  un  Consiglio  Direttivo  costituito  dal  Presidente,  dal  vice–Presidente,  da 3 membri e da un Tesoriere, eletti dall’Assemblea Generale, fra i propri componenti, a  scrutinio  segreto.  Quando  non  ne  fa  già  parte  con  altra  qualifica,  nel  Consiglio  Direttivo,  rientra  anche, con voto consultivo, il Presidente del precedente Consiglio. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti il Presidente e 4 membri, non è ammessa  la  rappresentanza  per  delega.  I  membri  del  Consiglio  Direttivo  svolgono  la  loro  attività  gratuitamente  e  durano  in  carica  3  anni,  e  non  possono  essere  confermati  nella  carica.  Per  tutta  la  durata  del  mandato,  i  componenti  del  Consiglio  Direttivo  non  possono  ricoprire  le  altre  cariche  sociali (Collegio dei Revisorio Collegio dei Probiviri). Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea Generale e  promuove,  nell’ambito  di  tali  direttive,  ogni  in
iziativa  diretta  al  conseguimento  degli  scopi  statutari. Il  Consiglio  Direttivo  può  essere  revocato  dall’Assemblea  con  la  maggioranza  di  2/3  dei  soci 
ordinari.

Art. 14.
 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione SIMTREA ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno 4 dei suoi componenti elettivi;
- o per richiesta motivata e scritta da parte di almeno il 33% dei soci ordinari.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- nominare, su proposta del Presidente, un segretario, scelto fra i soci ordinari, anche se non facente parte del Consiglio;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
-  esaminare  le  domande  di  ammissione  all’Associazione,  nominare  i  soci  ordinari,  onorari  o  sostenitori e sottoporre a ratifica della prima Assemblea Generale i provvedimenti relativi;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di  ogni  riunione  deve  essere  redatto  il  verbale  da  affiggere  all’albo dell’Associazione  e  sul  sito  internet dell’Associazione (www.simtrea.org).

Art.  15.
-  Il  Collegio  dei  Revisori  è  composto  da  tre  soci  ed  uno  supplente  eletti  dall’Assemblea  Generale,   al   di   fuori   dei   componenti   del   Consiglio   Direttivo,   a   scrutinio   segreto.   Verifica   periodicamente  la  regolarità  formale  e  sostanziale  della  contabilità,  redige apposita  relazione  da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per tutta la durata del mandato i Revisori non possono ricoprire le altre cariche sociali
(Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri).

Art. 16.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea Generale, a scrutinio segreto.  Dura  in  carica  tre  anni,  ed  i  suoi  componenti  possono  essere  riconfermati.  Per  tutta  la  durata del mandato, i Probiviri non possono ricoprire le altre cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori). Decide  insindacabilmente,  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  del  ricorso,  sulle  richieste  di  espulsione e sui dinieghi di
ammissione.

Art.  17.
-  Le  modifiche  al  vigente  Statuto  sono  deliberate  dall’Assemblea  Generale. La  relativa deliberazione è valida quando siano presenti, di persona o per delega, i due terzi dei soci ordinari e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Art.  18.
-  Lo  scioglimento  dell’Associazione  è  deliberato  dall’Assemblea  Generale,  mediante  votazione a scrutinio palese, col voto favorevole, di persona o per delega, di almeno tre quarti dei soci  ordinari.  Il  patrimonio  residuo  dell’ente  deve  essere  devoluto  ad  associazione  con  finalità  analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19.
 - Le norme per il funzionamento interno dell’Associazione sono stabilite mediante apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20.
 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Codice Fiscale o Partita IVA: 97144660152
sede: Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Protezione delle Piante  e Microbiologia Applicata Via G. Amendola 165/a,  70125 Bari (Italia)
– Tel. +39 080 5442949 – Fax +39 080 5442911  e-mail:gobbetti@agr.uniba.it – web: http://www.simtrea.org