Statuto

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Statuto dell’Associazione SIMTREA
approvato nell’Assemblea generale del 9 dicembre 2021


Art. 1. - È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Microbiologia Agro-Alimentare e Ambientale" (SIMTREA). Essa è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. La sua sede legale è sita presso l’Azienda Agricola di Montepaldi Srl, Via Montepaldi 12, 50026 San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Art. 2. - L'Associazione SIMTREA persegue i seguenti scopi:
- contribuire al progresso della scienza e delle sue applicazioni nel campo della microbiologia agraria, alimentare e ambientale, curando anche la pubblica percezione dei temi affrontati e l’insegnamento ai vari livelli;
- promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica;
- promuovere i rapporti con il mondo produttivo;
- fornire sostegno agli organi nazionali competenti per la ricerca e per la didattica per gli ambiti scientifici di interesse dell’Associazione.

Art. 3. - L'Associazione si ispira ai principi delineati nel Codice di condotta professionale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale. Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, studi, ricerche e discussioni, raccolta e diffusione di informazioni; promuovere collegamenti con associazioni affini e con altre istituzioni nazionali, internazionali ed estere, nonché con organi tecnici ministeriali, regionali e locali; favorire collaborazioni e scambi intra- ed inter-disciplinari; amministrare fondazioni e contributi per attuare studi, premiare lavori scientifici e onorare personalità che abbiano acquisito benemerenze eccezionali nel campo d’interesse dell’Associazione; intraprendere ogni altro atto od iniziativa per conseguire i proponimenti dell’Associazione;
- attività di formazione: formare osservatori, laboratori e commissioni scientifiche; istituire centri di servizi; istituire gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: curare in proprio o patrocinare la pubblicazione di periodici, notiziari, monografie, raccolte di opere, testi universitari, ovvero altro tipo di materiale bibliografico o documentario; presentare letture o seminari di Soci o di altre persone invitate dal Consiglio Direttivo; pubblicare atti di convegni, di seminari, nonché studi e ricerche compiute.

Art. 4. - L'Associazione SIMTREA è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’Associazione si compone di:
- soci ordinari: sono coloro che per la propria attività possono partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e che possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari; essi godono dell’elettorato attivo e passivo e compongono l’Assemblea Generale; possono farne parte persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: sono nominati soci onorari dal Consiglio Direttivo coloro che abbiano dato contributi di rilevante e indiscusso interesse nel campo di attività dell’Associazione; essi non godono dell’elettorato attivo e passivo e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- soci sostenitori: sono nominati soci sostenitori dal Consiglio Direttivo persone fisiche o giuridiche o Enti morali che versino annualmente una somma non inferiore a dieci volte la quota sociale dovuta dai soci ordinari; essi partecipano alla vita dell’Associazione pur non godendo dell’elettorato attivo e passivo.
La qualità di socio obbliga al rispetto dello Statuto e del Regolamento, nonché all’osservanza del Codice di condotta professionale.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda
scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione dei nuovi Soci alla successiva Assemblea Ordinaria, la quale ratifica.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti; in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri. Il socio espulso potrà richiedere la riammissione all’Associazione non prima di tre anni.

Art. 7. - Tutti i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale, partecipano all’assemblea generale, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso se non per il mancato pagamento della quota sociale.
In caso di delega è condizione necessaria che delegato e deleganti siano in regola col pagamento delle quote sociali dell'anno in essere. In caso contrario la delega non sarà computata ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e il socio non potrà esercitare il diritto di voto.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargite con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- eventuali eccedenze di bilancio destinate a incrementare il patrimonio;
- ogni altro tipo di entrata.
I contributi degli aderenti sono costituiti: dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare; dalle oblazioni volontarie dei soci; da sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti; dai proventi delle iniziative promosse dall’Associazione.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Generale ogni anno entro il mese di aprile.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione e sul sito internet della Associazione (www.simtrea.org) per poter essere consultati da ciascun associato.

Art. 10. - Gli organi dell’Associazione sono:
- il Presidente;
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare, in nome e per conto dell’Associazione.
Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Egli convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo e sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali; su tali attività egli relaziona, annualmente, all’Assemblea Generale.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice–Presidente. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere ri-eletto.

Art. 11. - L’Assemblea Generale dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione; è composta da tutti i soci, ma solo i soci ordinari hanno diritto al voto, ognuno a un solo voto. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta all’anno, e quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto (soci ordinari). Ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea Generale verrà computata la sola presenza dei soci in regola con il versamento della quota sociale
In prima convocazione, l’Assemblea Generale è valida se è presente, di persona o per delega, la maggioranza dei soci, e delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei soci ordinari, in regola con le quote sociali. In seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti, i quali, comunque, devono essere in regola con le quote sociali.
La rappresentanza per delega è ammessa con il limite di una sola delega per socio.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede e sul sito internet della Associazione (www.simtrea.org) almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e con e-mail inviata alla sede di ciascun socio, almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci; è onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice–Presidente, o in mancanza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo o da un socio designato dai presenti.
Il Presidente dell’Assemblea Generale è assistito da un segretario; le funzioni di segretario sono di norma attribuite al Tesoriere o comunque a un membro del Consiglio Direttivo. Nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, egli può attribuire le funzioni di segretario a un notaio da lui stesso designato.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo verbale sul sito internet della Associazione (www.simtrea.org) o mediante invio dello stesso presso la sede dei singoli soci.

Art. 12. - L’Assemblea Generale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:
- discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per le azioni da svolgere in relazione agli scopi statutari;
- elegge il Presidente, il vice–Presidente, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- ratifica l’ammontare delle quote sociali;
- ratifica le nomine dei Soci ordinari, onorari e sostenitori disposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche allo Statuto vigente, nei modi previsti dall’Art. 17;
- delibera sul Codice di condotta professionale di cui all’Art. 3;
- approva il Regolamento interno di cui all’Art. 19;
- delibera in caso di scioglimento dell’Associazione nei modi previsti dall’Art. 18.

Art. 13. - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal vice–Presidente, da 3 membri e da un Tesoriere, eletti tra i propri soci ordinari, a scrutinio segreto, dall’Assemblea Generale. Nel Consiglio Direttivo rientra anche, con ruolo consultivo, il Presidente del precedente Consiglio, esclusivamente con il ruolo di Past President.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti il Presidente e 4 membri; non è ammessa la rappresentanza per delega. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 4 anni e non possono farne parte per più di otto anni in carica elettiva. Per tutta la durata del mandato, i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le altre cariche sociali (Collegio dei Revisori o Collegio dei Probiviri).
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea Generale e promuove, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa mirata al conseguimento degli scopi statutari.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci ordinari.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione SIMTREA ed è convocato (in presenza o in modalità telematica) da:
- il Presidente;
- da almeno 4 dei suoi componenti elettivi;
- o per richiesta motivata e scritta da parte di almeno il 33% dei soci ordinari.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- esaminare le domande di ammissione all’Associazione, nominare i soci ordinari, onorari o sostenitori e sottoporre a ratifica della prima Assemblea Generale i provvedimenti relativi;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da affiggere all’albo e sul sito internet dell’Associazione (www.simtrea.org).

Art. 15. - Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci e uno supplente eletti dall’Assemblea Generale, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per tutta la durata del mandato i Revisori non possono ricoprire le altre cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri).

Art. 16. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea Generale, a scrutinio segreto. Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per tutta la durata del mandato, i Probiviri non possono ricoprire le altre cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori).
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle richieste di espulsione, sui dinieghi di ammissione e su qualsiasi altra controversia dovesse verificarsi.
 
Art. 17. - Le modifiche al vigente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale. La relativa deliberazione è valida quando siano presenti, di persona o per delega, i due terzi dei soci ordinari dei quali è stata preventivamente accertata in sede di costituzione dell’assemblea la regolarità del pagamento della quota sociale, e sia raggiunto il voto favorevole del 50%+1 degli aventi diritto.

Art. 18. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, mediante votazione a scrutinio palese, col voto favorevole, di persona o per delega, di almeno tre quarti dei soci ordinari. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19. - Le norme per il funzionamento interno dell’Associazione sono stabilite mediante apposito Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Generale. Anche le eventuali modifiche allo stesso sono proposte dal Consiglio Direttivo e poste in approvazione durante l’Assemblea Generale.
Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.

Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.